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La legge

L’Osservatorio permanente per la legalità costituzionale ha redatto un documento giuridicamente rigoroso e nello stesso tempo a tutti accessibile. L’Osservatorio -che è formato da giuristi di consolidata esperienza, la più parte dei quali sono professori universitari- sta raccogliendo l’adesione di quanti intendono opporsi alla «estrema e pericolosissima strumentalizzazione di principi giuridici complessi quali la proporzionalità nelle scelte politiche sanitarie o il bilanciamento tra diritti costituzionali che, inquinati da interpretazioni frutto di meri rapporti di forza, vengono utilizzati per giustificare il trasferimento di poteri di polizia in capo a soggetti del tutto privi di qualifiche».
È possibile dare qui la propria adesione: GREEN PASS: appello e raccolta firme.

Il titolo del documento relativo alla tessera verde è Sul dovere costituzionale e comunitario di disapplicazione del cd. decreto green pass.
Ne consiglio la lettura anche al fine di comprendere il pericoloso vulnus giuridico che in Italia si sta realizzando. E, con tale estensione, soltanto in Italia, come ben chiarisce il testo anche tramite un confronto con la Francia.
Riporto qui il link al documento, il suo pdf integrale, il sommario e alcuni brani particolarmente significativi.

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1. Premessa metodologica;
2. Il quadro di riferimento normativo europeo;
3. L’introduzione della certificazione verde: continuità o discontinuità con il green pass europeo?;
4. Covid pass e obbligo vaccinale: simul stabunt simul cadent?;
5. Green pass, diritto a (non) vaccinarsi e principio di non discriminazione. 

Diversi articoli della nostra Costituzione sono coinvolti dall’entrata in vigore del Green pass, infatti, oltre agli artt. 2 e 3 Cost., esso, da una prima lettura, ha un impatto diretto sugli artt. 11, 13, 16, 24, 32, 77, 117 Cost.
Si tratta di un tema che coinvolge la natura e l’essenza stessa della Democrazia. 

Si tratta di aspetti che non si possono trascurare tanto nella fase in cui il vaccino è ancora in fase sperimentale (avendo ottenuto solo un’autorizzazione di emergenza) quanto a sperimentazione avvenuta se la capacità di limitare il contagio non dovesse risultare confermata.
Inoltre, proviamo ad interrogarci se il suddetto quadro normativo risulta compatibile “con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021” come richiede l’art. 4 comma 3, punto2) dello stesso d.l. n. 105/2021.
Al momento l’impressione è che con l’ultimo suddetto Decreto-legge, l’ordinamento giuridico italiano non recepirebbe le scelte del diritto europeo in materia di Green pass, ovvero la facilitazione della libertà di circolazione in sicurezza tesa a sopprimere la quarantena obbligatoria. Al contrario il d.l. n. 105/2021 sembrerebbe conferire al Green pass natura di norma cogente ad effetti plurimi di discriminazione e trattamento differenziato.
In relazione al suddetto Decreto-legge, sorgono pertanto plurimi ordini di problemi, perché diverse sono le dimensioni giuridiche coinvolte: 1) sotto il profilo generale, possibile violazione dell’ordinamento giuridico europeo, poiché mentre in ambito europeo il Green pass ha valenza informativa, assume viceversa nel nostro ordinamento valenza obbligatoria e prescrittiva; 2) presunta violazione del dato costituzionale, laddove, pur in assenza di un obbligo vaccinale e di un serio dibattito parlamentare come accaduto in Francia, s’introducono forme di discriminazione e di trattamento differenziato nei confronti dei soggetti non titolari del Green pass.
Mentre il quadro normativo europeo configura un modello di governance basato sul ragionevole trattamento differenziato, teso ad agevolare la libertà di circolazione in sicurezza, nel modello de quo sembrano trovare spazio provvedimenti di carattere normativo e/o amministrativo, tali da generare irragionevoli e non proporzionati trattamenti differenziati al punto da incidere su ampie fette della vita sociale dei cittadini.
In sostanza, la certificazione verde finirebbe per costituire l’imposizione, surrettizia e indiretta, di un obbligo vaccinale per quanti intendano circolare liberamente e/o usufruire dei suddetti servizi o spazi. Ne conseguirebbe la violazione della libertà personale, intesa quale legittimo rifiuto di un trattamento sanitario non obbligatorio per legge, o comunque di continue e quotidiane pratiche invasive e costose quali il tampone.
Indubbiamente, la messa all’indice dei non vaccinati etichettati come cittadini non rispettosi del dovere di solidarietà sociale provoca uno stigma sociale equiparabile a una delle menomazioni della dignità della persona in cui si concreta la violazione dell’habeas corpus.
Soltanto una legge che imponga la vaccinazione obbligatoria – ove sussistano i presupposti legali e scientifici – potrebbe costituire valido fondamento giuridico al Green pass di tipo prescrittivo. 

Rendere il patentino verde requisito necessario per esercitare il diritto alla circolazione o per accedere a determinati luoghi/servizi, comporterebbe, di fatto, in violazione dell’art. 32 Cost., la scelta tra il vaccinarsi o il sottoporsi a continui test o, peggio ancora, rinunciare a priori all’esercizio di propri diritti.
Si aggirerebbe così, nella sostanza, la riserva di legge assoluta, con una serie di atti che porterebbe al medesimo obiettivo, nell’ assenza di una base fattuale ragionevole tanto per l’imposizione vaccinale (esclusa in tutti i Paesi europei anche per le categorie a rischio) quanto per una sua implementazione de facto. Porre in essere una rete di limitazioni all’esercizio di diritti costituzionalmente garantiti, attraverso provvedimenti, che appaiono, come si è cercato di dimostrare, dalla debole sostenibilità giuridica, determinerebbe un obbligo vaccinale surrettizio.
Se l’obiettivo è quello di vaccinare tutta la popolazione, occorrerebbe esprimerlo con un chiaro e netto atto di indirizzo politico, ovvero con una legge formale, la quale allo stato, tuttavia, non sembrerebbe poter resistere ai limiti costituzionali vigenti, in virtù della sperimentalità e delle limitate conoscenze scientifiche circa l’impatto sull’ infezione. 

Che il decreto legge non rappresenti un’idonea base giuridica per l’introduzione e l’utilizzo dei certificati verdi è stato fatto presente anche dal Garante per la Protezione dei dati personali proprio in relazione alla questione del trattamento sistematico e non occasionale dei dati personali anche relativi alla salute su larga scala comunicati attraverso il Green pass.
Il Garante nel parere n. 156 del 21 aprile 2021 ha ritenuto con riferimento al dl n. 52/2021 – tra l’altro adottato in dispregio delle procedure previste dalla normativa sulla privacy – che “soltanto una legge statale può subordinare l’esercizio di determinati diritti o libertà all’esibizione di tale certificazione”.
Il timore invece, è che il Decreto-legge di cui all’oggetto, così come strutturato, nella sua farinosa governance, possa incrementare il profluvio di incertezza e discrezionalità diffusa dettate da trattamenti differenziati.
Ne deriverebbe quindi un paradosso insuperabile giacché il danneggiato da farmaco sperimentale, per di più caldeggiato al punto da costituire discriminante per l’esercizio di libertà fondamentali, e quindi surrettiziamente obbligatorio, godrebbe di trattamento deteriore rispetto al danneggiato da un qualunque vaccino raccomandato per il quale la Corte costituzionale sia già intervenuta e sul quale sia già disponibile ampia letteratura medico scientifica per sostenere il nesso di causalità (come ad esempio il vaccino antinfluenzale o il vaccino trivalente – morbillo parotite rosolia). 

Probabilmente il motivo risiede nel fatto che tale imposizione, per non trasformare il diritto alla salute in diritto tiranno, deve essere sostenibile, ovvero ragionevole e proporzionale. La copertura dell’art 32 della Costituzione ammette l’imposizione di un sacrificio al singolo ma solo a fronte di un beneficio collettivo certo ed anche a condizione che il sacrificio sia certamente vantaggioso, in termini di salute, anche per il singolo stesso: requisito che non può dirsi soddisfatto laddove il farmaco sia ancora in fase sperimentale (così la sentenza storica della Corte Cost. 307/90, richiamata anche dalla recente sentenza Corte Cost. 5/2018). 

Doveroso anche richiamare la sentenza n. 118/1996 della Corte costituzionale che, in riferimento a un danno alla salute conseguente alla vaccinazione antipolio, ha stabilito che: “… in nome del dovere di solidarietà verso gli altri è possibile che chi ha da essere sottoposto al trattamento sanitario (o, come in caso della vaccinazione antipoliomelitica che si pratica nei primi mesi di vita, chi esercita la potestà di genitore o la tutela) sia privato della facoltà di decidere liberamente. Ma nessuno può essere semplicemente chiamato a sacrificare la propria salute a quella degli altri, fossero pure tutti gli altri”. 

Dal 6 agosto 2021, saremo in presenza di trattamenti differenziati per andare al ristorante, al teatro, ai centri culturali, e già si parla di introdurli progressivamente anche per l’esercizio di diritti-doveri fondamentali, come andare a scuola o al lavoro.
Il rischio, come si è detto, è che l’obbligo vaccinale, pur in assenza di legge, lo diventi in modo surrettizio, anche per giustificare il trasferimento di poteri di polizia in capo a soggetti del tutto privi di qualifiche. In tal senso appare di debole sostenibilità giuridica l’art. 3 comma 3 del decreto legge de quo che attribuisce ai titolari o gestori di servizi il potere di verificare l’accesso ai predetti servizi e attività e che ciò avvenga nel rispetto delle prescrizioni adottate.
Insomma, si configura un potere di polizia diffuso esercitato, de facto, da persone non immediatamente individuabili, e soprattutto esercitabile su libertà fondamentali. 

Si crea in tal modo un modello normativo fluido e invasivo, a prima lettura non rispettoso del principio di legalità formale e sostanziale, con poteri difficilmente controllabili, ma soprattutto che mette in forte tensione tutte le garanzie di cui alle libertà individuali, così come consegnateci dai nostri Costituenti.
Ne risulterebbero inevitabilmente compresse libertà costituzionali fondamentali (libertà personale e libertà di circolazione prime fra tutte) e violati principi costituzionali fondamentali come il principio di eguaglianza, il principio di legalità ed il principio della certezza del diritto.
Come pure, chi decide di non vaccinarsi – è bene ricordarlo – esercita una scelta legittima in assenza di obbligo vaccinale e il suo rifiuto va protetto e non ammantato di moralismo apocalittico.
La banalizzazione e volgarizzazione di tali argomentazioni rischia di alimentare, al contrario, una frattura sociale ed antropologica; il tema di fondo è come tutelare la salute nel rispetto della Costituzione, riuscendo a distinguere provvedimenti costituzionalmente orientati da provvedimenti che si muovono al di fuori del perimetro costituzionale.
Infine, non lascia indifferenti il fatto che il Consiglio d’Europa, nella risoluzione del 27 gennaio 2021, stante l’attuale non obbligatorietà del vaccino e la contestuale necessità di rispettare il pieno esercizio della libertà di autodeterminazione degli individui, nel richiamare altresì gli artt. 8 e 9 della CEDU e l’art. 5 della Convenzione di Oviedo del 1996 sui diritti dell’uomo e la biomedicina, abbia risolutamente affermato la necessità di assicurare che nessuno venga discriminato per non essersi fatto vaccinare. Le condizioni imposte per ottenere la certificazione verde, tuttavia, come si è già espresso, lasciano perplessi sulla effettiva corrispondenza a questa raccomandazione. 

I corpi, il potere

Imponendo un passaporto sanitario, Francia e Italia sono pronte a calpestare persino le normative UE del 14.6.2021, le quali al comma 36 affermano questo:

Therefore, possession of a vaccination certificate, or the possession of a vaccination certificate indicating a COVID-19 vaccine, should not be a pre-condition for the exercise of the right to free movement or for the use of cross-border passenger transport services such as airlines, trains, coaches or ferries or any other means of transport. In addition, this Regulation cannot be interpreted as establishing a right or obligation to be vaccinated.

Come definire i regimi di Macron e di Draghi/ Speranza/ M5S/ Forza Italia/ Letta/ Salvini?
Mario Draghi, Presidente del Consiglio pro tempore del Governo italiano, in una recente conferenza stampa ha mentito in due modi:
1) affermando che chi è vaccinato non è contagioso
2) sostenendo che chi non è vaccinato «muore o fa morire».
Un rapporto così rigido di causa/effetto è degno di un analfabeta. Draghi naturalmente non lo è. La motivazione è il terrore. Penso male di costui ma non immaginavo sarebbe arrivato a uno dei livelli più bassi mai raggiunti dal potere contemporaneo in un Paese democratico.
Come Conte prima di lui, Draghi utilizza sempre più un dispositivo ricattatorio, menzognero e paternalistico, come un qualunque Francisco Franco.

Quando pensate a «come furono possibili» la caccia alle streghe, le inquisizioni, l’avvento del Nazionalsocialismo; quando vi chiedete «com’è che obbedivano tutti?» pensate a questi anni, guardatevi allo specchio e avrete le risposte. È infatti interessante (e anche tragico) che per i «sostenitori dei diritti» di questo e quello, la privazione dei diritti di milioni di concittadini non costituisca un gravissimo vulnus, anzi non faccia proprio problema o sia persino auspicata.
Se vi privano del diritto fondamentale, il diritto al vostro corpo, vi potranno togliere -e lo stanno già facendo- qualunque altro diritto, a cominciare dal lavoro e dalle opinioni. Ricordate? «Prima vennero a prendere…» e quello che ne segue. Non vi illudete: dopo quello di chi viene colpito nel proprio corpo arriverà anche il vostro turno, un qualunque vostro turno.

Ma non soffermiamoci su questi prudenti, su questi cittadini ligi all’autorità qualunque essa sia –qualunque-, pensiamo invece al coraggio, al dinamismo, all’uscire dal terrore, a immaginare ciò che oggi sembra diventato impossibile (e che sino a ieri era la nostra vita, semplicemente), ad affrancarci dal conformismo, pensiamo alla disobbedienza, pensiamo alla libertà.
«Potete liberarvi senza neanche provare a farlo, ma solo provando a volerlo. Siate risoluti a non servire più ed eccovi liberi» (Étienne de La Boétie, Discours de la servitude volontaire o Contr’un, trad. di F. Ciaramelli, Chiarelettere 2011, p. 14).
Non è così semplice ma è un dovere provarci. Per tentare di essere e di rimanere dei corpi liberi dalla tenaglia dell’autorità, dalla morte.

Il piano inclinato

Gli eventi umani, i fatti sociali, le strutture politiche sono guidate, tra le altre, da una dinamica che possiamo chiamare piano inclinato: una volta che la pallina è messa in moto, essa acquista nel tempo e nello spazio velocità, sino a non poter più essere fermata e, alla fine, a schiantarsi.
Sin da quando nel giro di poche ore il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte decise nel marzo del 2020 il confino generalizzato dei cittadini italiani, e analoghe e insieme diverse decisioni venivano prese da altri governi europei, sapevo che si sarebbe arrivato a questo: che io e tanti altri cittadini saremmo diventati dei reietti, dei paria, dei «negri, ebrei, comunisti», come recita una canzone.
L’istinto gregario (la servitù volontaria); il terrorismo di giornali e televisione (infodemia); ciò che Friedrich Dürrenmatt definisce «la terribile stupidità del mondo» (L’incarico, Adelphi 2012, p. 104), insieme a particolari contingenze, interessi e viltà producono la discriminazione tra gli esseri umani sino, a volte, alla loro estirpazione. L’Europa, mia madre, ha creduto di essersi affrancata per sempre dalle ondate di fanatismo e di oscurantismo. Naturalmente non è così: nella vita umana, individuale e collettiva, il per sempre non esiste. 

E quindi vediamo in atto una forma di totalitarismo nuova ma dai caratteri ancora fortemente novecenteschi: informazione sottoposta ai governi, discriminazione simbolica e prassica nei confronti di categorie ben identificate di cittadini dei quali si decreta la morte sociale (apartheid), violenza psicologica, minacce e insulti verso chi non è d’accordo con alcune decisioni delle autorità in carica.
Nello specifico, una società decente (come la definirebbero Popper o Barrington Moore) sarebbe quella nella quale chi vuole si vaccina e chi non vuole non lo fa, data anche la grande incertezza scientifica che involve la questione. E invece no: gli impulsi profondamente autoritari dei singoli e delle collettività (si possono in questo senso anche chiamare «fascisti») portano a dire, a volere, a gridare: «obblighiamoli!»
Il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron è un perfetto esempio di «fascismo del XXI secolo», capace di coniugare conformismo mediatico, violenza delle polizie e biopolitica.
Il significato di tutto questo è ben riassunto in un breve e lucido testo di Giorgio Agamben, uno dei non molti filosofi contemporanei che abbiano compreso sin dall’inizio a cosa avrebbe condotto il piano inclinato.

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Cittadini di seconda classe

Come avviene ogni volta che si istaura un regime dispotico di emergenza e le garanzie costituzionali vengono sospese, il risultato è, come è avvenuto per gli ebrei sotto il fascismo, la discriminazione di una categoria di uomini, che diventano automaticamente cittadini di seconda classe. A questo mira la creazione del cosiddetto green pass. Che si tratti di una discriminazione secondo le convinzioni personali e non di una certezza scientifica oggettiva è provato dal fatto che in ambito scientifico il dibattito è tuttora in corso sulla sicurezza e sull’efficacia dei vaccini, che, secondo il parere di medici e scienziati che non c’è ragione di ignorare, sono stati prodotti in fretta e senza un’adeguata sperimentazione.
Malgrado questo, coloro che si attengono alla propria libera e fondata convinzione e rifiutano di vaccinarsi verranno esclusi dalla vita sociale. Che il vaccino si trasformi così in una sorta di simbolo politico-religioso volto a creare una discriminazione fra i cittadini è evidente nella dichiarazione irresponsabile di un uomo politico, che, riferendosi a coloro che non si vaccinano, ha detto, senza accorgersi di usare un gergo fascista: “li purgheremo con il green pass”. La “tessera verde” costituisce coloro che ne sono privi in portatori di una stella gialla virtuale.
Si tratta di un fatto la cui gravità politica non potrebbe essere sopravvalutata. Che cosa diventa un paese al cui interno viene creata una classe discriminata? Come si può accettare di convivere con dei cittadini di seconda classe? Il bisogno di discriminare è antico quanto la società e certamente forme di discriminazione erano presenti anche nelle nostre società cosiddette democratiche; ma che queste discriminazioni fattuali siano sanzionate dalla legge è una barbarie che non possiamo accettare. 

16 luglio 2021
Giorgio Agamben

Fonte: https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-cittadini-di-seconda-classe
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[Questo articolo è stato pubblicato anche in Girodivite e Corpi e politica]

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Joseph Goebbels: teoria e pratica del consenso all’insensato.

«Questa è l’ora dell’idiozia! Se avessi detto a quella gente: il virus si diffonde nell’aria; datevi i baci a distanza; reingoiate -tenendo ben strette le vostre museruole- l’anidride carbonica e i microrganismi che espirate; esultate per l’#iorestoacasa a tempo indeterminato; accettate ubbidienti di trasformare ogni persona con una divisa nel vostro padrone che vi dice quello che potete e non potete fare, a suo sostanziale arbitrio; svolgete un intero anno scolastico e accademico a casa davanti a un monitor; sentitevi al sicuro con il coprifuoco e tornate alle vostre casette entro le ore 22.00, come bravi ragazzini; buttate a mare i vostri libri e i vostri studi su Foucault (biopolitica), su Lévinas (il volto), sulla Teoria critica (la menzogna dell’autorità) e credete invece a Speranza, a Conte, a Zaia, a Musumeci, a Gelmini, a Draghi…; rassegnatevi a non rivedere mai più -né vivi né morti- i vostri cari malati; credete all’autorità paternalistica che decide ogni cosa al vostro posto e sospende la Costituzione; non esistono cure ma soltanto vaccini; diffidate di tutti e rinunciate alla vita; convincetevi che #andràtuttobene; mobilitatevi per la guerra totale contro il virus.
Se avessi detto a quella gente tutto questo, avrebbero creduto anche a quello!»

«Questa è l’ora dell’idiozia! Se avessi detto a quella gente: buttatevi dal terzo piano del Columbushaus, avrebbero fatto anche quello!»
Joseph Goebbels, 18 febbraio 1943, dopo aver invitato i tedeschi alla guerra totale e aver avuto il loro convinto consenso (citato in Luigi Zoja, Paranoia. La follia che fa la storia, Bollati Boringhieri 2011, p. 238).

Dati relativi al virus Covid19 dall’inizio dell’epidemia (fonti ufficiali).

Morti per Covid19-Sars2, 21 maggio 2021, ore 15.53: 3.425.017 – 3 milioni e mezzo.
OMS. Health Emergency Dashboard – Organizzazione Mondiale della Sanità.

Popolazione mondiale alla stessa data: 7.867.462.000 – quasi 8 miliardi.
Fonte: worldometers

Percentuale mondiale di vittime del virus secondo le fonti ufficiali: 0,04353

Negazionismi

Contro i negazionismi
in Dialoghi Mediterranei
Numero 47, gennaio-febbraio 2021
Pagine 519-527

La rivista Dialoghi Mediterranei ha pubblicato negli ultimi due numeri dei dossier dedicati al concetto di negazionismo. Nel mio contributo ho parlato delle varie forme di negazionismo relative all’epidemia in corso, tentando di far emergere la loro estrema pericolosità.
La redazione della rivista ha accompagnato il testo con alcune immagini di Maurits Cornelis Escher, scelta che ho molto apprezzato anche perché l’arte geometrica e insieme visionaria di Escher suggerisce che la realtà è assai più complessa rispetto a ogni forma di riduzionismo gnoseologico e politico. Che è quanto ho cercato appunto di sostenere a proposito dell’epidemia da Sars2. Il saggio comincia infatti in questo modo:

«Le modalità, le cause, gli effetti degli eventi contemporanei sono quasi sempre più complessi di come appaiano dalle notizie e interpretazioni della grande stampa, delle televisioni, dei social network. Uno dei compiti degli intellettuali – intendendo con tale termine coloro che cercano di pensare l’accadere in un modo non istintivo, non banale e non conformista e che abbiano strumenti per far conoscere il loro pensiero – consiste nel ricordare questa complessità all’intero corpo sociale, in modo che circostanze e problemi possano essere affrontati nel modo più profondo e fecondo possibile.
I mesi che ci separano dall’inizio dell’epidemia da Sars2 mostrano che questa funzione viene svolta soltanto in parte e in modo frammentario. Circostanza che ricorda ciò che negli anni Venti del Novecento Julien Benda ha definito trahison des clercs, ‘tradimento dei chierici’, dove i chierici sono, appunto, gli intellettuali. Tradimento anche della prospettiva universalista e olistica, capace di cogliere nel divenire complesso del mondo sia le identità sia le differenze, le evidenze e i labirinti, l’apparente semplicità e la reale complessità che sempre il mondo è.
È quanto sta avvenendo anche a proposito dell’epidemia da Sars2. A essere spesso negata è infatti la complessità dell’esistenza umana, ricondotta e ridotta soltanto alla sua immunità da virus. Di più: a un sogno di sicurezza totale e senza rischi che ovviamente non si dà in nessuna condizione del vivente.
L’esistenza viene per lo più ricondotta e ridotta alla sua dimensione soltanto individuale, alla salute illusoria del singolo corpo, che non tiene conto del fatto che l’essere umano vive di una intrinseca socialità, fatta di incontri, comunicazione, trasmissione, insegnamento, apprendimento attuati dal corpotempo che vive, agisce, comunica nello spaziotempo condiviso e reale.
L’esistenza è ricondotta e ridotta all’obbedienza acritica o a una altrettanto istintiva ripulsa di un potere che prende decisioni talmente gravi da mettere in discussione – ad esempio in Italia – la Costituzione della Repubblica, mantenendo a tempo indeterminato la condizione di asocialità, di miseria economica, di angoscia psichica nella quale il corpo collettivo va precipitando.
Un’esistenza nella quale la salute è un semplice fatto virale e non un evento complesso, costituito da dimensioni organiche, metaboliche, immunitarie, relazionali, psicosomatiche, temporali.
Un’esistenza che priva i ragazzi del sapere e del futuro, gli adulti della pienezza, gli anziani della compagnia che lenisce l’inevitabile morire».

Doveri e diritti dei docenti universitari

Insieme a Monica Centanni, e anche su sollecitazione di alcuni colleghi, abbiamo ragionato sulla nostra esperienza generale e su quella dell’ultimo semestre dello scorso anno accademico; abbiamo consultato le principali leggi di riforma dell’istruzione e dell’università che si sono susseguite negli anni; abbiamo attinto al confronto avuto in questi mesi con i nostri studenti.
Ne è scaturito un testo che abbiamo poi sottoposto al controllo di vari giuristi e che vorrebbe costituire una Guida per i docenti universitari che intendono svolgere pienamente il loro compito didattico e civile anche in tempi complessi come quelli che ci troviamo a vivere
Pubblico qui le Premesse e i dieci punti della Guida; in Corpi e politica si può leggere la versione integrale del documento, con l’Appendice giuridica e l’indicazione di alcuni testi di approfondimento da noi pubblicati negli scorsi mesi.

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Iuxta legem. Dei doveri e dei diritti dei docenti universitari, in tempo di epidemia. 
Una guida

di Alberto Giovanni Biuso e Monica Centanni

“L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”
Costituzione della Repubblica Italiana, Art. 33

Una guida – esito sintetico della nostra esperienza, maturata ed esercitata da noi personalmente e concretamente nel corpo vivo dei corsi che abbiamo tenuto nella primavera/estate 2020 all’Università di Catania e all’Università Iuav di Venezia. Abbiamo sintetizzato la nostra presa di posizione in questo testo su sollecitazione di molti amici e sodali, ‘compagni di scuola’ dei nostri e di altri Atenei.
La scorsa primavera, per spirito di responsabilità istituzionale e con la piena consapevolezza della difficoltà della situazione, abbiamo tenuto a spiegare e argomentare le nostre prese di posizione prima ai nostri studenti e poi agli organi di governo delle nostre Università, e in qualche caso siamo stati chiamati direttamente ‘in causa’, a renderne conto.
Specifichiamo che, avendo applicato punto per punto i principi e i comportamenti che ora abbiamo raccolto in questo Decalogo, pur essendo stati richiamati a dar ragione delle nostre scelte, non siamo stati sottoposti ad alcun provvedimento sanzionatorio da parte degli organismi di disciplina delle nostre Università. Comunque, a garanzia di tutti, prima di condividere questa nostra elaborazione, abbiamo sottoposto il Decalogo ad amici e colleghi giuristi, i quali hanno verificato la correttezza, legale oltre che di principio, delle nostre affermazioni. Ne abbiamo inoltre parlato con alcuni dei nostri studenti, i quali ci hanno dato delle indicazioni molto significative.

Premesse

La prima premessa è il perdurare della condizione di emergenza collegata all’epidemia Covid, la conseguente affermazione dello stato di eccezione, nazionale e internazionale, che ad essa conseguirebbe, e la mancanza di chiarezza nelle indicazioni sulla didattica universitaria.
La seconda riguarda il fatto che non tutti i docenti universitari sono disposti a subire passivamente i multiversi e contradditori diktat impartiti da una qualsiasi autorità sulle modalità di svolgimento delle lezioni universitarie.
La terza è relativa al fatto che i doveri e i diritti dei docenti universitari sono statuiti dalla Costituzione, che rappresenta il vertice nella gerarchia delle fonti del diritto e non può certo essere contraddetta – esplicitamente o implicitamente – da una disposizione normativa di rango secondario, come i regolamenti emanati dai singoli Atenei o un qualsiasi altro provvedimento amministrativo.
Tutte le leggi che la Repubblica ha emanato sull’insegnamento universitario confermano – e altro non potrebbero fare – la lettera e lo spirito dell’art. 33 della Costituzione (si veda, in Appendice, una sintesi delle leggi sul punto che ribadiscono il dettato costituzionale). Di fatto, gli obblighi dei docenti sono indicati nei regolamenti dei singoli Atenei in modo di caso in caso più o meno preciso. Tutto ciò che non viene esplicitamente regolamentato è lasciato alla coscienza civile e alla competenza didattica dei docenti stessi, nella piena osservanza anche degli articoli 2 e 34 della Costituzione che stabiliscono: il rispetto dei “diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”; il fatto che “la scuola [sia] aperta a tutti”; il fatto che “i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”. In questo contesto è importante ricordare che Concetto Marchesi fra i Costituenti nel presentare l’articolo 33 – in cui è detto che “la Repubblica detta le norme generali sull’istruzione” – sostiene che esso è “ben lontano dal proporre e dal desiderare che lo Stato intervenga come ordinatore degli indirizzi ideologici, dei metodi di insegnamento [c.vo nostro] e di tutto ciò che possa intaccare o menomare la libertà di insegnamento, la quale invece deve essere in tutti i modi rispettata e garantita”.

Una guida, in dieci punti

I. Libertà di insegnamento
Il docente ha il dovere e il diritto di svolgere la sua attività di insegnamento e di ricerca, individuando le modalità e i metodi più idonei rispetto alla materia e all’organizzazione interna del corso, all’interno dell’organizzazione dei Dipartimenti.
Il docente ha altresì il diritto di rifiutarsi di svolgere le lezioni in modalità non compatibili con le linee etiche e deontologiche che definiscono la qualità del suo insegnamento. 

II. Contatto e relazione con gli studenti
Il docente ha il dovere di avviare un contatto diretto con gli studenti iscritti al corso, stabilendo una relazione individuale o di gruppo e con i mezzi che ritiene più idonei per chiarire i contenuti del programma, fornendo ogni indicazione utile e tutti i materiali per gli approfondimenti. Il dovere della relazione diretta, personale e di gruppo, con la classe e con i singoli studenti è tanto più vitale e importante quanto più anomale sono le condizioni in cui ci si trova a insegnare. Il docente ha il dovere di condividere con gli studenti del corso le linee e la metodologia per lo studio dei testi in programma e per eventuali ricerche e approfondimenti. 

III. Diritto di obiezione di coscienza rispetto alla didattica a distanza
Il docente – che non abbia ab initio stipulato un contratto che preveda la sua accettazione di modalità di insegnamento telematico – ha il diritto di esercitare obiezione di coscienza rispetto a qualsiasi obbligo imposto che sia contrario ai suoi metodi e ai suoi principi. Rientra a pieno titolo nel principio della libertà di insegnamento del docente sostenere e argomentare in tutte le sedi, dal confronto con gli studenti alle sedi istituzionali, il fatto che la didattica a distanza, dal punto di vista concettuale, è un monstrum che impone la consegna incondizionata di corpi e di menti alla nuova modalità di insegnamento e comporta lo snaturamento del carattere della lezione, per sua natura interattivo e sinestetico. All’orizzonte dell’ideologia securitaria della immunitas si profila l’eliminazione del contatto fisico tra docente e studenti, e tra studente e studente. 

IV. Diritto al rifiuto dell’integrazione impropria della dotazione retorica
Il docente ha il dovere di svolgere lezioni e di essere preparato a questo compito sia dal punto di vista dei contenuti sia dal punto di vista del possesso della necessaria strumentazione retorica. Viceversa, il docente non ha alcun dovere di istruirsi né di ‘aggiornarsi’ su altre tecniche di comunicazione estranee alla lezione universitaria, come gli spot video o i documentari televisivi, attività per le quali sono richieste tecniche e retoriche specifiche. Ogni genere ha la sua retorica. Se gli organi di governo dell’Ateneo adottano la decisione di attivare cicli di lezione “televisive”, arruolino figure di ‘divulgatori’ formati tecnicamente ad hoc, senza imporre al docente di affinare tecniche performative improprie. Per assurdo (ma non tanto): perché non far recitare la propria lezione a un attore professionista, con adeguata assistenza di registi e di tecnici luci e audio? E perché non far declamare le proprie lezioni in inglese – richieste in molti corsi – da un ‘alias’ madre-lingua? È comunque dovere/diritto del docente attivare e promuovere, anche fra gli studenti, la consapevolezza critica che la scelta del canale ‘televisivo’ – e del metodo e della retorica connessi a quella modalità di comunicazione – si pone come modalità alternativa rispetto alla tradizione di una paideia positivamente consolidata da secoli in Italia e in Europa e, di fatto, incentiva l’assimilazione delle nostre università con le università telematiche parificate, che in Italia già proliferano in modo abnorme, grazie a scelte legislative scellerate. 

V. Diritto al rifiuto della registrazione delle lezioni
Il fatto, positivo e auspicabile, che le lezioni possono essere trasmesse agli studenti impossibilitati a partecipare fisicamente mediante mezzi telematici via streaming, non comporta né include alcun obbligo di registrazione su piattaforme private (Teams, Zoom e analoghi software). Va ricordato che in qualsiasi situazione e circostanza, i contenuti e le modalità delle lezioni sottostanno inoltre alle norme sulla riservatezza (privacy) e in quanto tali non possono essere registrate senza il consenso del titolare della lezione stessa (neppure tramite semplici registratori audio). Più in generale, va rivendicato il principio che l’attività didattica è proprietà intellettuale del docente, che può decidere di cederne i contenuti – se lo ritiene opportuno – ma può rifiutarsi di farlo. In particolare, ogni lezione costituisce un’espressione intellettuale che deve essere garantita nella sua interezza, senza estrapolazioni, tagli, inserimenti che rischiano di stravolgerne contenuti, intenzioni, obiettivi. Nulla di tutto questo è garantito dalla registrazione delle lezioni su piattaforme private che ne diventano ipso facto le detentrici anche economiche, con tutte le conseguenze sull’utilizzo di opere dell’ingegno (spesso non pubblicate) da parte dei gestori delle piattaforme private. Alla luce di tutto questo, l’obbligo di svolgimento delle lezioni (in presenza o in streaming) non comporta alcun obbligo di registrazione delle lezioni stesse. Il docente può quindi rifiutarsi di registrare una, più o tutte le lezioni del corso che svolge.

VI. Diritto/dovere al rifiuto di controllo (burocratico) passivo
Il docente ha il diritto/dovere di sottrarsi a qualsiasi forma di controllo da parte degli uffici delle modalità e degli orari degli accessi alle piattaforme didattiche – un abuso che implica la riduzione in un ruolo umiliante per controllori e controllati. Di converso il docente ha il dovere di rispondere puntualmente alle osservazioni dei suoi studenti, del direttore e dei colleghi del corso di studio, a richieste di chiarimento e di delucidazione sui contenuti e sulle modalità del suo insegnamento.

VII. Diritto/dovere al rifiuto di controllo (poliziesco) attivo
Il docente ha il diritto/dovere di sottrarsi a qualsiasi ordine che lo porti a svolgere azioni di controllo sulle presenze, sulle attitudini, sui costumi degli studenti. In particolare, ha il diritto/dovere di sottrarsi al ruolo di controllore, reale o informatico, che è un ruolo implicitamente poliziesco, del tutto estraneo all’accordo fiduciario con gli studenti (ed estraneo anche alle sue mansioni) che, se necessario, va attribuito ad altre figure.

VIII. Difesa della libertà di accesso allo spazio universitario e permeabilità degli spazi a tutti i cittadini
È dovere del docente difendere la libertà di accesso agli spazi universitari: l’emergenza non può diventare una prova generale di sequestro e impermeabilizzazione degli spazi – aule, biblioteche, spazi comuni – alla libera circolazione di tutti cittadini. La limitazione della possibilità di accesso a tali luoghi di cultura equivale, infatti, a uno snaturamento degli stessi, istituzionalmente destinati all’uso pubblico, e a un conseguente depauperamento della cittadinanza, titolare ultima, nel suo insieme, del diritto di disposizione di quegli spazi.

IX. Rifiuto di collaborare all’aumento delle diseguaglianze, significato e funzione sociale e politica della didattica
Il docente ha il diritto/dovere di opporsi con tutti i mezzi a sua disposizione alla possibilità che il suo insegnamento accresca il divario di classe, economico e sociale, tra i suoi studenti. In questo senso ha il dovere di allenare il senso critico suo, degli studenti e dei coordinatori della didattica dei suoi corsi in merito all’aggravamento del divario che la didattica a distanza, di fatto, provoca. La pratica didattica – la didattica reale, la didattica in presenza – è una delle espressioni più chiare e feconde del principio politico-educativo che Hannah Arendt ha sintetizzato nell’atto di “uscire di casa” – prima condizione del passaggio dell’individuo da idiotes – persona che gestisce i suoi interessi privati all’interno dell’ambiente domestico o della comunità protetta – a polites ‘cittadino’, ovvero essere umano a pieno titolo che agisce nello spazio pubblico. Le istituzioni sono chiamate a educare politicamente i cittadini e non a favorire la tendenza all’infantilizzazione del corpo sociale: la didattica a distanza incentiva il ritorno al nido domestico degli studenti, la ritrazione in una dimensione che favorisce la permanenza all’interno del clan, anziché affrancare lo studente dai costumi familiari e locali. Le città italiane sono per storia e per vocazione storica “cittadelle del sapere” e in questo senso va incoraggiato, anche con sostegni economici consistenti e mirati, lo sviluppo della residenzialità di docenti e studenti nelle città universitarie.

X. Diritto/dovere alla parrhesia e denuncia della microfisica del potere
Proprio del docente è il diritto/dovere di esprimere con l’efficacia di cui è capace il suo pensiero critico rispetto alle regole vigenti: si tratta di un diritto/dovere proprio del cittadino, che il docente universitario deve sapere esercitare a un grado superlativo. Ciò vale anche sotto il profilo pedagogico, perché primo impegno del docente universitario è l’educazione alla critica e alla parrhesia e il dovere di tenere alta la propria intelligenza critica e allenare lo spirito critico degli studenti. Nella consapevolezza che le più insidiose forme di imposizione passano per via amministrativa e che la “microfisica del potere” si disloca nella parcellizzazione di regolamenti e circolari, il docente ha il diritto/dovere di argomentare nei confronti degli organi di governo dell’ateneo e, soprattutto, con gli studenti la resistenza a qualsiasi forma di controllo e la possibilità di rigetto delle modalità imposte.

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Il documento continua con i riferimenti giuridici e i suggerimenti di lettura. La versione integrale si trova qui:  Pdf del documento

Milizia Volontaria per la Salute Nazionale (MVSN)

La pallina sul piano inclinato continua a scendere e, inevitabilmente, ad acquistare velocità.
60.000 delatori in divisa, assunti nei modi più oscuri e incaricati di vessare i cittadini: «Aiutare nell’organizzazione del distanziamento sociale. […] In caso di assembramenti non potranno chiedere i documenti ma solo segnalare a vigili e forze dell’ordine».
Una simile operazione significa, tra l’altro, che il Governo italiano ha in mente una Fase2 a tempo indeterminato. Immaginiamo che i sostenitori dell’esecutivo, compresi gli estensori di appelli pro-Conte, vedano in tutto questo una garanzia democratica.
A molti di noi sembra invece una vera e propria MVSN, Milizia Volontaria per la Salute Nazionale.
L’avvocato milanese Peppe Nanni, della redazione di corpi e politica, ha analizzato questa ennesima decisione politico-simbolica in un articolo che sottoscrivo per intero.
Invito anche a leggere un documento del Comitato Rodotà, un testo assai chiaro stilato da prestigiosi giuristi e costituzionalisti, un esempio di scienza giuridica al servizio della salute fisica e politica dei cittadini.
Qui una sua presentazione in corpi e politica: Si scrive salute. Si legge democrazia e qui il pdf.
Qui sotto l’intervento di Nanni:

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Le spie dell’anima e la guardia della libertà
con una dichiarazione dello staff di poliziotti.it “congiunti di uno stato etico? No grazie!” #IoNonSanziono
[corpi e politica, 26.5.2020]

L’iniziativa di Boccia & De Caro, arruolare 60.000 disoccupati per creare una milizia di controllo sullo stile di vita degli italiani, sta incontrando in queste ore un coro tanto corposo di proteste che probabilmente dovrà essere ritirata. Intanto i due geniali promotori si diffondono in spiegazioni che suonano a conferma sia del loro egotismo liberticida (“le nostre Ordinanze devono essere fatte rispettare”), sia della matrice moralista e robottizzante (“si tratta soltanto di distributori di buona educazione”).

Il vero scandalo consiste nel fatto che queste proposte sono state ideate e spudoratamente comunicate, quando invece dovrebbero essere radicalmente impensabili. Sono la spia di cosa si intende per normalità, cioè il regime di banalità del male, dove la delazione è un valore riconosciuto al servizio della tristezza sociale sancita per regolamento.

Nessun controllo sulle grandi unità produttive, dove fatalmente si innesca buona parte dei contagi, nessun inviato di stampa e tv a verificare le condizioni di lavoro delle aziende agroalimentari: il patema della classe piùomenodirigente è suscitato dalla constatazione che qualche incosciente se ne approfitta e frequenta i tavoli esterni dei bar solo perché loro gli hanno concesso munificamente di riaprire. Un abuso della fiducia paternamente elargita, l’avessero mai immaginato, quelle sentine del vizio sarebbero rimaste sprangate per generazioni o provvidenzialmente già fallite.

Come dice il sindaco di Milano, esercitandosi in pedagogia scandita, si deve uscire per “la-vo-ra-re”, in modalità rigida di penitenza, mai dimenticare che il virus è una punizione divina, un flagello che ci ha colpito perché la gente non sa stare al proprio posto nella nuova catena realvirtuale di montaggio: solo il sacrificio di chi si ammala immolandosi sul posto di lavoro è gradito agli dei, o almeno ai loro rappresentanti in Terra, ma divertirsi o addirittura assembrarsi sono attività pericolose, focolai che possono degenerare facilmente in attività politica o nella blasfema gioia di vivere, che sono poi la stessa cosa, come insinuava quel pervertito untore di Baruch Spinoza.

Quindi quale miglior rimedio che arruolare la parte più disperata del gregge indisciplinato e metterla a fare il guardiano delle Tavole della Legge, versione simil iraniana della Polizia Religiosa a caccia di (s)mascherine? La servitù volontaria, “asservire gli uni per mezzo degli altri”. Basta investirli con un titolo appropriato nella neolingua, dopo i desueti “Ausiliari della sosta”, adesso è il turno degli “Assistenti del distanziamento”, dotati di righello d’ordinanza.

Solo averlo pensato è un crimine contro l’intelligenza, ben più che contro l’umanità. Che rende per contrasto più appariscente un fenomeno tutt’altro che scontato, la presa di posizione assunta da alcuni membri di quei corpi armati al riparo del quale gli oligarchi confidano di vivere al sicuro e che invece danno segni di non aver dimenticato di essere, prima di tutto, cittadini tra i cittadini:

“Se quando abbiamo scelto di arruolarci nella Polizia ci avessero detto che un giorno ci sarebbe toccato agire come cani da pastore o, peggio, da guardia di una sorta di muro di Berlino, ci saremmo fatti grasse risate […] Invece, a distanza di oltre trent’anni (già, chi scrive non è una #GiaccaBlu di primo pelo, siamo abbastanza adulti e con una certa esperienza) è proprio quello che sta accadendo e siamo increduli, attoniti […] Siamo consapevoli della situazione emergenziale a causa del #Covid19, ma ancor più lo siamo dell’assurdità di certi provvedimenti amministrativi e di certe (deliranti) ordinanze emesse dalle autorità locali. Ci siamo espressi contro l’utilizzo dei droni (una follia) per la caccia all’uomo, utili e strumentali solo ed esclusivamente alle manie di protagonismo di alcuni Sindaci scatenati in una gara a chi è più realista del Re (altro prodotto di una politica stupida e insensata sulla gestione della sicurezza pubblica) […] Non vogliamo essere #Congiunti di uno Stato Etico in stile DDR, non vogliamo essere complici di questo sfascio sociale”.
Lo Staff di Poliziotti.it Congiunti di uno Stato etico? No, grazie! #IoNonSanziono

Ecco, proprio mentre inquietanti segnali rendono minaccioso l’orizzonte – mentre intellettuali inaciditi buttano a mare il loro trascorso amore per la libertà in cambio di uno scampolo di incerta sicurezza – una parte delle guardie di sicurezza avverte che senza libertà non c’è niente da salvaguardare.

Forse si stanno ridisegnando nuovi confini e la linea di frattura passa attraverso ciascuno di noi, tra vecchie abitudini e desideri rinnovati, tra contiguità logorate e alleanze in statu nascendi? Forse sono miraggi, certo passaggi che portano fuori dalla quarantena mentale, dal confinamento categoriale, dal distanziamento disciplinare dell’immaginazione collettiva.

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